FAQ

Risposte alle domande frequenti per il sito istituzionale dell’Arta Abruzzo

Data ultimo aggiornamento: 21/12/2023

ACCESSO A DOCUMENTI, DATI, INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E/O AMBIENTALE

1) Con quali modalità e a quale ufficio vanno presentate le richieste di accesso?

Le istanze riferite alle diverse tipologie di accesso previste dalla Legge (ved. infra nella presente pagina) possono essere recapitate:

Le istanze presentate per via telematica sono considerate valide se:

  • sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
  • l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
  • sottoscritte e presentate unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

Le istanze proposte non utilizzando canali telematici dovranno essere sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore.

E’ preferibile, ai fini della presentazione delle istanze di accesso, utilizzare i moduli scaricabili alla pagina www.artaabruzzo.it/urp.php del sito di ARTA, dedicata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Le richieste devono essere indirizzate:

  • all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) oppure alla Struttura dell’Agenzia competente alla formazione o alla tenuta dei dati e documenti richiesti se conosciuta;
  • nel caso di accesso civico semplice, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2) Tipologie di accesso per le quali è possibile fare istanza

E‘ possibile presentare istanza per le seguenti tipologie di accesso:

  • Accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 195/2005 – D.Lgs. 152/2006 – art. 3 sexies)
    E’ il diritto riconosciuto a chiunque di accedere alle informazioni ambientali detenute dall’Agenzia senza necessità di dimostrare l’esistenza di uno specifico interesse in relazione alla propria richiesta.
    Questa tipologia di accesso ha ad oggetto qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale, concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo, sono informazioni ambientali quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e della sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.
  • Accesso ai documenti amministrativi o accesso documentale (L. 241/1990 artt. 22 e ss.)
    Ha ad oggetto i documenti amministrativi formati dall’ARTA o da essa detenuti. Tale diritto di accesso presuppone che il soggetto istante sia titolare di una posizione giuridica qualificata che lo legittimi ad accedere al documento amministrativo.
  • Accesso civico semplice (D.Lgs. 33/2013 art. 5, co 1)
    E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D.Lgs 33/2013, di cui sia stata omessa la pubblicazione.
  • Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5, co. 2)
    Ha ad oggetto dati, informazioni e documenti detenuti dall’ARTA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2023. Tale tipologia di accesso ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’Ente.

Per acquisire ulteriori informazioni sulle caratteristiche ed i limiti delle diverse tipologie di accesso, si invita a consultare il regolamento di ARTA Abruzzo in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali 

 

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

1) Come mi devo comportare in caso di sospetto di contaminazione dell’acqua destinata al consumo umano?

Se un cittadino ha il fondato sospetto di contaminazione dell’acqua destinata al consumo umano deve segnalare il caso alla Asl competente per territorio, che provvederà alle opportune verifiche.
La competenza in materia è, infatti, in capo al Dipartimento di Prevenzione delle Asl, che effettua i prelievi dei campioni di acqua da analizzare (acqua di rubinetto, acqua minerale, acqua trattata, ecc.).
L’ARTA, su mandato dall’autorità sanitaria, esegue le analisi chimico - fisiche e microbiologiche e interviene in caso di emergenze.
Per le bevande commercializzate si può presentare denuncia ai NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri).

2) Qual è la normativa di riferimento in materia di acqua destinata al consumo umano?

La "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 18 del 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, e che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.

 

ACQUE DI BALNEAZIONE

1) Come posso conoscere i dati relativi ai controlli sulle acque di balneazione?

L’Arta esegue controlli sulle acque di balneazione marine e dei laghi di Scanno e di Barrea i cui risultati sono consultabili attraverso la specifica applicazione web, disponibile sia in versione desktop che per cellulari.
I dati vengono comunicati ai Comuni, che emettono eventuali divieti di balneazione, alle altre autorità competenti e al Ministero della Salute, che li rende disponibili sul proprio Portale acque.

2) Qual è la competenza regionale in materia?

Ad ogni stagione balneare la Giunta Regionale definisce, con apposita delibera, la classificazione delle acque di balneazione, la durata della stagione e il calendario dei controlli. Tutti i riferimenti normativi possono essere consultati sul sito web della Regione Abruzzo.

 

ACQUE MARINO-COSTIERE

1) Cosa si intende per stato di qualità ambientale per le acque marino-costiere

Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ha introdotto il concetto di stato di qualità ambientale per le acque marino-costiere.
Il monitoraggio è lo strumento che fornisce un quadro complessivo relativo allo stato ecologico e chimico dell’ambiente marino costiero e permette di classificare i corpi idrici per poterne verificare l’effettivo stato di qualità ambientale.
Lo “stato ecologico” è il risultato dell’integrazione dei seguenti elementi:

  • biologici: fitoplancton, macroinvertebrati bentonici, macroalghe, angiosperme (Posidonia oceanica);
  • elementi di qualità fisico-chimica a sostegno (Indice trofico TRIX);
  • elementi chimici a sostegno (inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità - tabella 1/B per la colonna d’acqua D.Lgs. 172/15).

La Regione Abruzzo, relativamente agli elementi di qualità biologica, fa riferimento soltanto al fitoplancton e ai macroinvertebrati bentonici, in quanto le macroalghe sono ascrivibili a fondi duri e per le angiosperme non esiste documentazione che ne certifichi la presenza nell’ambiente costiero regionale.

Lo “stato chimico” è determinato mediante la ricerca delle sostanze prioritarie indicate nel D.Lgs. 172/15 i cui valori sono espressi come standard di qualità ambientale medio annuo:

  • inquinanti specifici appartenenti all’elenco di priorità (tabella 1/A per la colonna d’acqua e biota);
  • inquinanti specifici appartenenti all’elenco di priorità (tabella 2/A per i sedimenti).

Questo approccio ha comportato la modifica delle modalità di monitoraggio. Transetti e stazioni, infatti, non sono più individuati sulla base di criteri “chilometrici” ma all’interno di “aree critiche” e “aree di riferimento” dove oltre alle acque, in cui si indaga anche sui molluschi bivalvi bioaccumulatori si eseguono indagini ecotossicologiche sui sedimenti.

2) Cosa fa l’ARTA nell’ambito delle acque marino-costiere?

Sino dal 2001 l’Arta attua il Programma di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero per la classificazione ecologico-ambientale delle acque marine, in convenzione con il Settore Opere Marittime della Regione.
La rete di monitoraggio abruzzese è attualmente ripartita su sette transetti per ciascuno dei quali sono individuate due stazioni poste perpendicolarmente alla linea di costa, da cui distano 500 m e 3.000 m. L’Arta rileva i parametri meteomarini, acquisisce i dati fisico-chimici delle acque con sonda multiparametrica, determina la concentrazione di nutrienti e microinquinanti chimici, esegue le analisi della comunità fitoplanctonica, del macrobenthos e della granulometria dei sedimenti, valuta il bioaccumulo e la sedimentazione di microinquinati nel biota e nel sedimento, esegue i test ecotossicologici sui sedimenti ed effettua riprese video subacquee.
Gli esiti dei monitoraggi, che anno per anno sono riassunti in una relazione conclusiva, pur con le dovute differenze che possono emergere nei diversi periodi, testimoniano della variabilità e della complessità del sistema costiero abruzzese. Queste caratteristiche sono infatti riconducibili alle condizioni idrobiologiche e fisiche del bacino, alla variabilità delle condizioni meteorologiche, alla collocazione geografica delle stazioni in relazione alle pressioni del territorio retrostante, agli apporti delle attività da diporto. Nei documenti pubblicati sono riportati i dettagli sui monitoraggi annuali, le analisi svolte e i dati, rappresentati anche con l’ausilio di tabelle e grafici.

3) Dove posso consultare le relazioni circa le attività di monitoraggio dell’ambiente marino-costiero effettuate dall’Arta?

Sul sito web dell’Arta, nella sezione web dedicata sono consultabili le relazioni annuali sui monitoraggi effettuati da Arta e altri documenti correlati.

 

ACQUE SUPERFICIALI E INTERNE

1) Dove posso consultare i risultati dei controlli effettuati da Arta Abruzzo sulle acque superficiali interne?

Gli esiti dei monitoraggi svolti dall’Agenzia sono consultabili nella sezione Report e documenti della pagina web di Arta Abruzzo dedicata alle acque superficiali, dove sono pubblicate le Relazioni riferite alle attività di monitoraggio svolte annualmente dall’Agenzia, le Relazioni con la classificazione sessennale dello Stato Ambientale dei corpi idrici fluviali e lacustri ed i tabulati delle analisi e delle misure effettuate.

Ulteriore documentazione è consultabile nella pagina web della Regione Abruzzo dedicata alla Gestione e qualità delle acque interne ed all’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.

 

ACQUE SOTTERRANEE

1) Dove posso consultare i risultati dei controlli effettuati da Arta Abruzzo sulle acque sotterranee?

Gli esiti dei monitoraggi svolti dall’Agenzia sono consultabili nella sezione Report e documenti (https://www.artaabruzzo.it/acque-sotterranee.php) della pagina web di Arta Abruzzo dedicata alle acque sotterranee, dove sono pubblicate le Relazioni riferite alle attività di monitoraggio svolte annualmente dall’Agenzia, le Relazioni con la classificazione sessennale dello Stato Ambientale dei corpi idrici sotterranei ed i tabulati delle analisi e delle misure effettuate.
Ulteriore documentazione è consultabile nella pagina web della Regione Abruzzo dedicata alla Gestione e qualità delle acque interne (https://www.regione.abruzzo.it/content/gestione-e-qualit%C3%A0-acque-interne) ed all’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (https://www.regione.abruzzo.it/content/aggiornamento-piano-di-tutela-delle-acque).

 

ALIMENTI

1) Come posso far effettuare analisi sugli alimenti?

Per effettuare analisi chimiche sugli alimenti è possibile rivolgersi al Centro Regionale di riferimento del Distretto provinciale Arta di Teramo. Si informa che il laboratorio è l’unico accreditato in Abruzzo per la determinazione del glutine.

2) Quanto costa far effettuare analisi ed esami dall’Arta?

Il costo degli esami è indicato nel tariffario Arta pubblicato sul sito.

3) Cosa fa l'ARTA in merito alle analisi radiometriche sugli alimenti?

Il laboratorio di radioattività del Distretto di Pescara effettua il controllo della componente radioattiva negli alimenti consumati dalla popolazione nella regione, secondo un programma di controllo elaborato sulla base delle normative italiane e comunitarie.
Ogni anno vengono analizzati circa 300 campioni degli alimenti più comuni, scelti in base alle indicazioni del piano regionale di monitoraggio, che viene definito ed attuato in accordo con la Regione Abruzzo e le ASL, che si occupano dei prelievi.
Gli alimenti sono prelevati presso grandi centri di distribuzione e selezionati in modo tale da essere rappresentativi di quanto effettivamente consumato da larga parte della popolazione, anche se non necessariamente di origine locale o regionale.
Le analisi hanno come scopo l'individuazione di situazioni di contaminazione antropica da radioisotopi artificiali, come il cesio 137.
Dopo il 1986, anno dell’incidente di Chernobyl, non si sono più verificati superamenti dei limiti previsti.
Nei casi in cui si rilevano ancora radioisotopi artificiali in quantità misurabile, le concentrazioni sono così piccole da non rendere ipotizzabili rischi per la salute umana.
Le quantità rilevate sono sempre compatibili con i residui lasciati in ambiente dall’incidente di Chernobyl e dai test nucleari in atmosfera degli anni ’60.
Anche il monitoraggio del latte vaccino fresco fornisce risultati coerenti con l’andamento storico della radiocontaminazione prodotta dall’incidente di Chernobyl e dai test nucleari in atmosfera degli anni ’60.
Attualmente la maggior parte delle analisi di cesio 137 restituisce valori inferiori alla sensibilità dei metodi analitici.

 

AMIANTO

1) Quali sono le competenze dell’Arta in materia di inquinamento da amianto?

La competenza in materia di amianto, essendo di tipo sanitario, è assegnata dalla vigente normativa nazionale e regionale ai Dipartimenti di Prevenzione della Asl competenti territorialmente.
Le segnalazioni di situazioni di inquinamento ambientale o illeciti vanno, quindi, inviate alla Asl (oltre che al Sindaco) che potrà, eventualmente, avvalersi del supporto di Arta.
Il Centro di riferimento regionale per le analisi sull’amianto ha sede presso il Distretto provinciale di Teramo.
All'Agenzia è affidata dalla Regione Abruzzo anche la tenuta del SIT (Sistema Informativo Territoriale), banca dati finalizzata all'aggiornamento del censimento dell'amianto in ambito regionale.

2) Cosa devono fare i proprietari / responsabili di manufatti contenenti amianto?

La legge regionale 11/09, all'art. 6, comma 5, assegna ai proprietari e/o responsabili legali dei manufatti l'obbligo di valutare lo stato di conservazione o di degrado dei materiali contenenti amianto ed adottare tutte le eventuali conseguenti misure indicate nel D.M. 6 settembre 1994.
Il D.M. 14 maggio 1996, allegato 5, definisce i requisiti minimi per le attività di campionamento e il Ministero della Salute fornisce sul proprio sito una lista, per ciascuna Regione, dei laboratori che sono stati riconosciuti dal Ministero.
E' possibile inertizzare i manufatti, purché in buono stato (non lesionati e che non presentino "sfarinature") e posti ad altezza superiore ai 3 metri dal piano di calpestio, utilizzando appositi prodotti secondo le modalità previste dal D.M. 20 agosto 1999.
Per usufruire degli eventuali contributi regionali disponibili per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto rivolgersi al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.

 

ANALISI CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE

1) Ci si può rivolgere all’Arta per richiedere analisi ambientali?

Si possono richiedere analisi all’Arta, ma si fa presente che nella programmazione delle attività l’Agenzia dà precedenza a quelle istituzionali: è pertanto necessario concordare preventivamente con il direttore del laboratorio le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonché la tempistica delle operazioni.

2) Quali sono i costi?

I costi per le analisi richieste dai privati sono consultabili nel tariffario Arta pubblicato sul sito.

 

ARIA

1) Dove sono consultabili i dati delle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria?

dati delle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria sono consultabili sul sito web dell’Arta, nella sezione “Qualità dell’aria” (https://www.artaabruzzo.it/aria_qa.php?id_page=0). Si fa presente che nei giorni lavorativi, a partire dalle 11, vengono pubblicati on line i dati registrati il giorno precedente. Gli esiti delle campagne effettuate con il laboratorio mobile e i report periodici sono parimenti consultabili nella sezione “Qualità dell’aria”.

2) Quali sono le procedure per attivare una campagna di misurazione della Qualità dell’Aria con il Laboratorio mobile dell’ARTA?

L’ARTA ha in dotazione un Laboratorio mobile per il rilevamento in continuo degli inquinanti atmosferici.
Le campagne di misurazione vengono di norma realizzate a seguito di apposita stipula di Convenzione tra ARTA e i Comuni interessati. Nel caso di evidenti situazioni di criticità di carattere sanitario l’ARTA può svolgere campagne di misura su diretta richiesta della Regione. Il coinvolgimento del Comune interessato è comunque sempre indispensabile.

 

ODORIGENE

1) A chi devo rivolgermi in caso di molestie odorigene?

 La tematica è stata affrontata dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) con la costituzione di appositi gruppi di lavoro finalizzati all'armonizzazione degli approcci delle varie Agenzie sul tema. Da questi sono scaturiti gli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", pubblicati con Decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 309 del 28/06/2023, che prevedono una procedura per la gestione di "casi critici" dal punto di vista odorigeno, originati da sorgenti emissive oggetto di autorizzazioni ambientali. In attesa del recepimento degli Indirizzi da parte dell'Autorità Regionale, si invita a segnalare eventuali criticità di natura odorigena all'Autorità Competente (Regione Abruzzo). L'ARTA e la ASL forniscono all'Autorità Competente il supporto tecnico e sanitario necessario, per la valutazione caso per caso delle eventuali misure correttive da adottare.

2) Cos'è l'app NOSE?

In alcuni comuni abruzzesi, vittime di frequenti e diffuse molestie odorigene, l'ARTA, in supporto agli enti locali, ha attivato la web app NOSE. La web app, disponibile al link (https://nose-cnr.artaabruzzo.it/), permette di raccogliere segnalazioni di molestia odorigena inviate dalla cittadinanza per mezzo di smartphone o computer. Le segnalazioni registrate saranno utilizzate, insieme ad eventuali analisi olfattometriche e chimiche dei campioni raccolti da ARTA Abruzzo e all’analisi modellistica prodotta dal CNR e da ARTA Abruzzo, per individuare la sorgente responsabile del miasmo.

 

VALUTAZIONI AMBIENTALI

1) VIA (Valutazioni impatto ambientale), VA (Verifiche di Assoggettabilità a VIA), VP (Verifiche Preliminari), VO (Verifiche di Ottemperanza), PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica): come faccio ad avere informazioni su tali procedure?

Per le informazioni, i riferimenti normativi e i documenti relativi alle pratiche in esame è possibile collegarsi al sito della Regione Abruzzo:

  • per VIA, VA, VP, VO e ordine del giorno CCR-VIA: https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-di-impatto-ambientale,
  • per la VAS: https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-ambientale-strategica-vas.

Per avere informazioni sulle attività dell'ARTA nelle Autorizzazioni Ambientali si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (qui i riferimenti https://www.artaabruzzo.it/urp.php), che provvederà ad orientare l’utente verso la struttura competente.

 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI:

1) AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), Autorizzazione Unica alla gestione dei rifiuti (Art. 208 D. Lgs. 152/06), Autorizzazione di Carattere Generale (Art 272 c. 2 del D. Lgs 152/2006): come faccio ad avere informazioni su tali procedure?

Per le informazioni, i riferimenti normativi e i documenti relativi alle pratiche di Autorizzazioni Ambientali in esame è possibile collegarsi ai seguenti siti siti della Regione Abruzzo:

  • AIA:
    https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-energia
    https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti

  • AUA:
    https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua

  • Art. 208 D. Lgs. 152/06:
    https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208

  • Adozione Autorizzazione di Carattere Generale - Art 272 D. Lgs 152/2006:
    https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-di-carattere-generale

Per avere informazioni sulle attività dell'ARTA nelle Autorizzazioni Ambientali si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (qui i riferimenti https://www.artaabruzzo.it/urp.php), che provvederà ad orientare l’utente verso la struttura competente.

 

BONIFICHE SITI CONTAMINATI

1) Dove posso reperire informazioni sui siti contaminati e sulle relative bonifiche?

Nella sezione del sito web ARTA dedicata “Siti contaminati” (https://www.artaabruzzo.it/siti-contaminati.php) sono riportati i principi generali della parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale) e le attività svolte dall’ARTA nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti contaminati.

E’ possibile consultare l’Anagrafe dei siti contaminati aggiornata, il Progetto “Mosaico” (Banca Dati Nazionali per i Siti Contaminati), le informazioni sul SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Bussi sul Tirino e sui SIR (Sito di Interesse Regionale) Saline-Alento, Chieti Scalo e Celano anche attraverso i “link” ai siti della Regione Abruzzo, di ISPRA e del Ministero dell’Ambiente.
Per avere informazioni sulle procedure di bonifica dei siti contaminati si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (qui i riferimenti https://www.artaabruzzo.it/urp.php), che provvederà ad orientare l’utente verso la struttura competente.

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI

1) Che differenza c’è tra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti?

Le radiazioni (onde elettromagnetiche) si suddividono in due grandi gruppi, in funzione della frequenza e della lunghezza d’onda e degli effetti sulla materia:

  • radiazioni ionizzanti (IR), ossia onde elettromagnetiche con frequenza superiore a 3000 THz, e lunghezza d’onda inferiore a 100 nm e un’energia tale da rompere i legami chimici che tengono uniti gli atomi e le molecole e quindi da ionizzare la materia.
  • radiazioni non ionizzanti (NIR), ossia onde con frequenza inferiore ed energia insufficiente a produrre la rottura dei legami chimici e produrre ionizzazione; si definiscono generalmente campi elettromagnetici.

2) Quali sono le principali sorgenti di campi elettromagnetici?

Le principali sorgenti artificiali di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM), di rilevanza ambientale e sanitaria, ricadono in due categorie:

  • sorgenti di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (ELF): infrastrutture per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dell´energia elettrica (frequenza 50-60 kHz). Sono costituite da linee elettriche (elettrodotti) ad altissima, alta e media tensione, da centrali di produzione e da stazioni e cabine di trasformazione dell´energia elettrica.
  • sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, generati dagli impianti per la diffusione radio e televisiva, dagli impianti per la telefonia mobile (stazioni radio base), dai ponti radio e dai radar.

3) Come posso verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico? 

Per verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico (Legge 36/2001 e decreti attuativi) all’interno di un’abitazione (o nelle sue pertinenze esterne), qualora vi sia nelle vicinanze una delle sorgenti sopra elencate, è possibile chiedere un controllo, mediante esposto scritto, al proprio Comune di residenza che si avvale, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo su tali sorgenti, delle strutture dell’ARTA. Il Comune, pertanto, effettuate le verifiche amministrative di competenza (inerenti alla legittimità dell’impianto sotto il profilo delle autorizzazioni), potrà chiedere all’ARTA di effettuare rilievi strumentali presso il luogo segnalato. L’esponente dovrà esplicitamente autorizzare il posizionamento della strumentazione per i rilievi di campo elettromagnetico nella propria abitazione o nella pertinenza esterna della stessa.
L’ARTA invierà al Comune e al Dipartimento di Prevenzione della ASL una relazione contenente l’esito delle misurazioni, per i successivi adempimenti di competenza (eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa, eventuale ordinanza per la riconduzione a conformità degli impianti etc.).

4) Dove posso trovare informazioni sulla presenza di campi elettromagnetici?

Sulla pagina Campi elettromagnetici è possibile trovare informazioni generali.
L’ARTA, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso alle informazioni ambientali (D. Lgs. 33/2013), fornisce, su richiesta, i dati in suo possesso.

5) Quali sono gli effetti dei campi elettromagnetici (CEM) sulla salute?

Per quanto riguarda gli effetti dei CEM sulla salute si segnala, quale utile fonte di approfondimento, tra le numerose disponibili in rete, il sito dell’Istituto Superiore di Sanità.
Ulteriori informazioni sugli aspetti sanitari possono essere acquisite dal Servizio di Igiene Pubblica della ASL, competente in materia.

6) Cosa cambia con il segnale 5G?

La quinta generazione di sistemi di telecomunicazione è caratterizzata da bassa latenza (cioè risposta della rete quasi in tempo reale, larghezza di banda più ampia per la condivisione dei dati ultraveloce, qualità garantita.
Queste caratteristiche fanno del 5G la base fondamentale per testare e lanciare le ultime tecnologie, vale a dire l'Internet of Thing (IoT), l'intelligenza artificiale (AI), la realtà virtuale e aumentata (VR e AR).
Alcune persone sono preoccupate che più antenne significhino una maggiore esposizione ai campi elettromagnetici.

Per quanto riguarda l’uso del 5G per i terminali mobili, che è ad oggi il servizio che si sta maggiormente sviluppando, la variazione dei livelli di esposizione dei singoli utenti dipenderà sostanzialmente dall’utilizzo di tale servizio. Infatti, date le caratteristiche delle antenne, che producono fasci di radiazione direzionati in modo tale da garantire il servizio all’utente nel momento in cui ne fa richiesta, la popolazione sarà esposta a campi elettromagnetici solo nei brevi intervalli di tempo in cui si trova nella direzione di uno di questi fasci e sta utilizzando il servizio. Questa è una delle grandi differenze rispetto a quanto avveniva per le generazioni precedenti di segnali, per i quali invece si aveva un’esposizione più continua su aree abbastanza ampie.

Per maggiori approfondimenti si invita a consultare le pagine di Commissione Europea, ARPA Piemonte e ARPAE Emilia Romagna.

 

COMPOST

1) Cosa fa il Centro regionale di riferimento per l’analisi del compost?

Il Centro opera presso il Distretto Provinciale Arta di Teramo e svolge su tutto il territorio regionale attività di controllo sul compostaggio e digestione anaerobica e ospita il laboratorio per la determinazione dell’indice respirometrico dinamico e caratterizzazione chimico-fisica della frazione organica dei rifiuti, compost e biomassa.

2) Cos'è il compost?

Il Compost, o Ammendante Compostato, è un fertilizzante organico ottenuto dal trattamento dei Rifiuti Organici raccolti separatamente.
La ricchezza in humus, in flora microbica attiva e in microelementi fa del compost un ottimo prodotto adatto ai più svariati impieghi agronomici, dal florovivaismo fino alle colture praticate in pieno campo.
Negli impianti industriali, il compost viene prodotto attraverso un processo che riproduce, accelerandolo, quanto già avviene normalmente in natura.
Il processo di Compostaggio, che avviene in condizioni aerobiche controllate, decompone tramite microorganismi la sostanza organica e permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile in cui la componente organica presenta un elevato grado di evoluzione.

3) Che cos’è l’ammendante?

I materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2 (Dlgs 29 aprile 2010, n.75 e smi).

4) Principali benefici del compost

L’utilizzo del compost nella fertilizzazione del suolo consente di aumentare il contenuto di sostanza organica e di elementi nutritivi e migliora le caratteristiche fisiche dei terreni: maggiore porosità, maggior contenuto di acqua disponibile, aumento della velocità di infiltrazione dell’acqua, riduzione dei fenomeni erosivi.
Gli elementi nutritivi forniti con il compost sono presenti per la maggior parte in forma organica, quindi non prontamente disponibili per le piante, ma lentamente e gradualmente mineralizzati: un apporto nutrizionale a medio e a lungo effetto che riduce al minimo i rischi di squilibri vegeto-produttivi e di scadimenti qualitativi.

5) Cosa si intende per stabilità biologica

La stabilità biologica è intesa come la misura del grado di decomposizione della sostanza organica facilmente biodegradabile contenuta in una matrice organica.
Tra le metodiche riportate in letteratura, la misurazione dell’attività respiratoria (prove respirometriche) di una matrice organica è senz’altro uno dei parametri più significativi per determinare la stabilità biologica, essendo collegata al metabolismo microbico.
In ambiente aerobico, infatti, i microrganismi utilizzano quale fonte di energia e di nutrimento le sostanze organiche del substrato consumando ed emettendo anidride carbonica.
Il metabolismo è più intenso in presenza di un maggior contenuto di composti organici facilmente biodegradabili (matrici con bassa stabilità biologica), mentre risulta più attenuato quando vi è una minore concentrazione di questi composti (matrici con elevata stabilità biologica).

6) Cos’è l’indice di respirazione dinamico (IRD)

L’indice di respirazione dinamico (IRD) è il risultato della prova respirometrica dinamica che misura il consumo orario di ossigeno utilizzato per l’ossidazione biochimica dei composti facilmente biodegradabili contenuti in una matrice organica in condizione di insufflazione forzata di aria nel campione.
Tale determinazione tende a riprodurre in laboratorio le condizioni che si verificano nella realtà impiantistica di trattamento delle matrici organiche e a valutare la stabilità biologica dei prodotti in base alla loro destinazione d’uso.

7) Cos’è l’indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP)

E’ il risultato della prova respirometrica dinamica che esprime il valore di stabilità biologica del campione previa normalizzazione dei principali parametri chimico-fisici.

 

LEGIONELLA

1) Cos’è La Legionella?

La Legionella è uno degli agenti eziologici di polmonite batterica e deve il suo nome all’epidemia di polmonite che si verificò tra i partecipanti ad una riunione dell’American Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia. Tra gli oltre 4000 veterani presenti, chiamati “Legionnaires, 221 si ammalarono e 34 di essi morirono. Solo in seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un “nuovo” batterio, denominato Legionella, che fu isolato nell’impianto di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano soggiornato.

2) Come si contrae la Legionella?

La legionellosi viene normalmente contratta per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento.
Più piccole sono le dimensioni delle gocce più queste sono pericolose perché penetrano profondamente nei polmoni. Possibili siti per la colonizzazione del batterio sono tutti quelli con produzione di acqua nebulizzata e di aerosol, come gli impianti di condizionamento, gli umidificatori ad acqua, i rompigetto dei rubinetti, le vasche idromassaggio, le fontane decorative, ecc. Non è mai stata dimostrata la trasmissione diretta da persona a persona.

3) A quali temperature cresce la legionella nell’ambiente?

Le condizioni ottimali per la crescita del batterio sono una temperatura compresa fra 20°C e 45°C e un ampio intervallo di pH tra 5,4 e 8,1. La Legionella è in grado di sopravvivere anche in condizioni estreme, ossia in acque con temperature comprese fra 5,7°C e 63°C.

4) Come si manifesta la malattia?

L’infezione da Legionella può determinare due distinti quadri clinici: la febbre di Pontiac e la Malattia dei Legionari.
La febbre di Pontiac è una forma simil-influenzale che si risolve in pochi giorni e può rimanere in alcuni casi asintomatica. La malattia dei Legionari è la forma severa della malattia che, in casi particolari, può portare a morte il paziente. Ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni (max 10) e i sintomi della malattia consistono in febbre elevata, brividi, dolori al torace, cefalea, dolori muscolari, tosse.
A volte possono essere presenti sintomi neurologici e cardiaci, insufficienza renale, disturbi gastrointestinali.

5) Quali fattori favoriscono la malattia?

I principali fattori di rischio sono l’età avanzata, il sesso maschile, il fumo di sigaretta, l’alcolismo, la presenza di malattie croniche, l’immunodeficienza, il diabete, i trapianti, le neoplasie.
Il rischio di contrarre la malattia è principalmente correlato alla suscettibilità individuale, all’esposizione e al grado di intensità dell’esposizione: numero di batteri inalati, virulenza, dimensioni aerosol.

6) Come viene diagnosticata la malattia?

Oggi è possibile la diagnosi precoce della legionellosi mediante la ricerca dell’antigene solubile nelle urine. È un test non invasivo, di facile esecuzione e fornisce il risultato in brevissimo tempo, entro 15 minuti max 1 ora. Il test è poco costoso e viene eseguito ormai da quasi tutti gli ospedali quando vi sia un sospetto di polmonite da Legionella. Il batterio è rilevato nell’urina già dopo tre giorni dall’insorgenza dei sintomi e la positività rimane a lungo, anche dopo l’inizio della terapia antibiotica.

7) Cosa si deve fare per ridurre il rischio di contrarre la Legionella?

E’ necessaria una corretta progettazione e manutenzione degli impianti idrici e di condizionamento.
In particolare è necessario:

  • Progettare l’impianto idrico mantenendo separate le tubature dell’acqua calda e dell’acqua fredda;
  • Mantenere attivo l’impianto a temperature che non permettano la crescita della Legionella: acqua fredda< di 20°C, acqua calda> di 50°C;
  • Evitare ristagni d’acqua;
  • Mantenere l’impianto pulito;
  • Effettuare almeno due volte all’anno le analisi microbiologiche per la ricerca di Legionella nei punti critici degli impianti.

Per gli impianti di condizionamento è opportuno:

  • Ispezionare periodicamente l’impianto per verificare lo stato delle canalizzazioni;
  • Ispezionare periodicamente l’impianto per verificare lo stato di pulizia e manutenzione di umidificatori e torri evaporative;
  • Pulire le torri di raffreddamento almeno due volte all’anno;
  • Cambiare i filtri a intervalli prestabiliti, bonificare completamente e regolarmente tutte le parti dell’umidificatore;
  • Effettuare analisi microbiologiche periodiche per verificare l’assenza del batterio.

8) Cosa fa L’ARTA?

Il Centro di Riferimento Regionale Legionella è impegnato nelle indagini ambientali per la ricerca di Legionella su tutto il territorio regionale. La struttura è stata individuata nel 2016 dalla Direzione Regionale Sanità Pubblica quale Laboratorio regionale di riferimento per la diagnosi ambientale in Abruzzo.
L’attività consiste nell’analisi di campioni ambientali a supporto dei SIESP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo e per la valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e controllo predisposte dai SIESP stessi.

 

RUMORE

1) A chi posso segnalare il disturbo da rumore proveniente da insediamenti produttivi?

Il disturbo da rumore proveniente da insediamenti produttivi (attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, pubblici esercizi, discoteche etc.), infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, porti), manifestazioni temporanee (concerti, spettacoli, cantieri), ma anche da cabine elettriche, può essere segnalato per iscritto al Comune territorialmente competente. La segnalazione dovrà contenere le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema, pertanto dovranno essere specificati i dati relativi al soggetto esponente (n. di telefono compreso), la localizzazione e tipologia dell’edificio, la descrizione della fonte del rumore, gli orari in cui il disturbo si manifesta, nonché ogni altra informazione utile.
Il Comune, effettuate le verifiche di competenza circa la regolarità, da un punto di vista autorizzativo, dell’attività che genera il disturbo, potrà richiedere all’ARTA l’effettuazione di accertamenti fonometrici. L’esponente dovrà esplicitamente autorizzare il posizionamento della strumentazione per i rilievi fonometrici nella propria abitazione o nella pertinenza esterna della stessa. L’ARTA invierà una relazione contenente l’esito dell’accertamento fonometrico, per i successivi adempimenti di competenza, al Comune, al Dipartimento di Prevenzione della ASL e, in caso di superamento dei limiti di legge, alla Procura della Repubblica. Il soggetto esponente non riceverà la relazione, ma una semplice notifica del suo inoltro ai suddetti Enti. Eventuali richieste circa lo stato di avanzamento degli adempimenti successivi (eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa, eventuale ordinanza del Sindaco etc.), nonché eventuali richieste di accesso agli atti, andranno indirizzate al Comune in quanto soggetto titolare del procedimento amministrativo.

2) Come mi devo comportare in caso di rumore riconducibile ad un’abitazione privata?

Qualora la sorgente del disturbo da rumore sia riconducibile ad un’abitazione privata (schiamazzi, ascolto di musica ad alto volume, utilizzo di strumenti musicali, utilizzo di apparecchiature rumorose etc.), il problema ha natura privatistica, pertanto la sua soluzione non investe le competenze dell’Agenzia. La definizione della questione andrà, dunque, concordata direttamente con il soggetto disturbante, con l’eventuale coinvolgimento dell’Amministratore di condominio, o individuata seguendo il percorso stragiudiziale o giudiziale più opportuno in relazione alla fattispecie.
Se il disturbo è determinato dall’abbaiare dei cani o dalla gestione di altri animali che vivono in ambienti domestici, valgono le stesse indicazioni sopra riportate per le abitazioni private. Qualora, invece, la rumorosità sia determinata da attività quali, a titolo esemplificativo, canili, allevamenti di cani, servizio di toelettatura per animali, ecc, il problema andrà gestito secondo le indicazioni fornite per gli insediamenti produttivi