Pescara 10/02/2015
Informativa fiscale 2015 - Split payment e IVA
Si rende noto che l’Arta Abruzzo non è soggetta al meccanismo dello “split payment” in forza del combinato disposto degli articoli 6 e 17-ter del D.P.R. 633/1972, in quanto le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non rientrano nell’elenco degli enti pubblici ai quali tale normativa deve essere applicata, che prevede in particolare il regime dell’IVA differita (Circolare n°1/E del 9/2/2015 Agenzia delle Entrate). Pertanto all' Arta non si applica nemmeno l’IVA differita prevista dal disposto dell’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972.
Le alternative per la fatturazione da parte dei fornitori sono le seguenti:
- IVA ad esigibilità immediata (l'omissione della dicitura in fattura non può essere sanzionato se esiste un comportamento concludente in tal senso da parte del soggetto fornitore dell'ente pubblico - rif. sentenza Corte di Cassazione n.27597 del 10/12/2013);
- l’IVA per cassa (cash accounting), così come disposto dall'articolo 32-bis del D.L. 83/2012. Tale modalità di liquidazione IVA è adottata in base ad opzione, fermo restando il comportamento concludente del contribuente (rif. circolare Agenzia delle entrate n.44/E del 22/11/2012).