Terre e rocce da scavo
Dal 22 agosto 2017 è in vigore il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” " (G.U. Serie Generale n.183 del 07-08-2017); il DPR è costituito da 31 articoli e 10 allegati, riordina tutta la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo e si applica:
- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera qq) del D.lgs 152/06 e s.m.i. provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 comma 1 lettera c del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti
Le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui art. 21 e si realizza:
- nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- in processi produttivi in sostituzione di materiali da cava;
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3);
- soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del regolamento per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
Adempimenti nel caso di terre e rocce provenienti da cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensione non assoggettati a VIA o AIA
Il DPR prevede tre tipologie di cantiere:
- cantiere di PICCOLE DIMENSIONI: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- cantiere di GRANDI DIMENSIONI: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- cantiere di GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTO A VIA O AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per le fattispecie di cantieri di cui alle lettere a) e c) la sussistenza requisiti di sottoprodotto è attestata dal produttore (il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) tramite la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 21 (Allegato 6) nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo (Allegato 8) in conformità alle previsioni del regolamento. Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dalla documentazione indicata nell’Allegato 7; tale documentazione è predisposta in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.
Dichiarazione di cui all’art.21
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui all’Allegato 6, deve essere trasmessa dal produttore al comune del luogo di produzione e al Distretto dell’Arta competente per territorio, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.
Nella dichiarazione il produttore deve indicare le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotto, l'eventuale sito di deposito intermedio (il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto), il sito di destinazione (il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate), gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.
Aggiornamento della dichiarazione di cui all’art.21
Nel caso di modifica sostanziale il produttore aggiorna la dichiarazione di cui all’art. 21 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e al Distretto dell’Arta territorialmente competente.
Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità della stessa.
Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
Costituisce modifica sostanziale:
- un aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo;
- a destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli in precedenza indicati;
- la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello in precedenza indicato;
- la modifica delle tecnologie di scavo.
Proroga della dichiarazione di cui all’art.21
I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e al Distretto Arta territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all’Allegato 8.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo compilato di cui all’Allegato 8 all'Autorità competente (l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo) e a Distretto dell’Arta competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.
Modulistica
- Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21
- Documento di trasporto
- Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
Si ritiene opportuno che la dichiarazione di cui all’art. 21 sia tramessa unitamente alla documentazione analitica attestante il rispetto dei requisiti di qualità ambientale.