Rischio industriale

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, oltre a gravare sull’ambiente in termini di “emissioni”, determinano pressioni aggiuntive perché la loro presenza, che implica la presenza di sostanze pericolose in quantità ingenti, comporta il rischio che il territorio possa essere interessato dalle conseguenze di un “incidente rilevante”.

La materia dei rischi di incidente rilevante è disciplinata dal Decreto Legislativo 105/2015, che attua la Direttiva 2012/18/UE, nota come “Direttiva Seveso III”, a cui tutti gli Stati membri della comunità europea dovevano allinearsi entro il 31 maggio 2015. Il Decreto 105 e i suoi allegati hanno garantito da subito la piena operatività delle disposizioni previste.

L’incidente rilevante viene definito “un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività ... e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.

E’ perciò necessario conoscere il rischio associato alla presenza degli impianti a rischio di incidente rilevante valutandone tutte le componenti: la probabilità di accadimento degli eventi, le conseguenze che ne derivano e il livello di esposizione per il territorio. Questa conoscenza è impiegata per pianificare la gestione del territorio e la gestione delle emergenze.

Cosa fa l’Arta

Nell’ambito delle competenze definite dal Decreto l’Arta svolge le seguenti attività:

  • partecipa con due membri alle attività del Comitato Tecnico Regionale, che emana i provvedimenti di autorizzazione o diniego e quelli conseguenti alle attività ispettive per gli stabilimenti di soglia superiore;
  • effettua le attività tecniche di istruttoria dei rapporti di sicurezza;
  • effettua le ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti secondo le disposizioni del CTR, competente per gli stabilimenti di soglia superiore, e della Regione Abruzzo, competente per gli stabilimenti di soglia inferiore;
  • supporta le Prefetture per le attività tecniche di pianificazione delle emergenze all’esterno degli stabilimenti;
  • supporta la Regione partecipando alle attività del Coordinamento nazionale per l’uniforme applicazione delle norme in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.