Pescara 26/07/2016
Agenzie ambientali, pubblicata la Legge che istituisce il Sistema nazionale di protezione ambientale. Il commento dei vertici Arta.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 166 del 18 luglio 2016 è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2016 n. 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. La legge entra in vigore il 14 gennaio 2017. Nei successivi centottanta giorni le Regioni e le Province autonome dovranno recepire nei propri ordinamenti le disposizioni della norma, tra cui spicca la definizione dei LEPTA, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali.
Il Direttore Generale dell’Arta Abruzzo, Mario Amicone, esprime «soddisfazione, fiducia e ottimismo per gli effetti che la nuova normativa avrà, una volta a regime, sulle attività di tutte le Agenzie ambientali e dell’Ispra. La legge – prosegue – che è stata fortemente voluta, sostenuta e partecipata da Assoarpa ed Ispra, crea una rete funzionale tra tutte le Agenzie, con Ispra cabina di regia per l’indirizzo e il coordinamento, e istituisce anche per l’ambiente i LEPTA, cioè i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, come i LEA per la Sanità. Uniforma inoltre tutte le procedure, ambientali e non, e sicuramente, per poter garantire i LEPTA su tutto il territorio nazionale, determinerà un livellamento, spero verso l’alto, della qualità dei servizi e delle prestazioni ambientali, nonché un rafforzamento del sistema dei controlli ambientali, con più trasparenza e informazioni per i cittadini».
Il Direttore dell’Arta sottolinea che «la nuova disciplina avrà automaticamente l’effetto “traino” di incrementare la sensibilità e l’interesse ambientale in tutte le regioni, ciascuna delle quali sarà costretta a destinare maggiori risorse alla propria Agenzia per evitare di essere il fanalino di coda di un sistema interagenziale a rete, che dovrebbe operare all’unisono per garantire i LEPTA in modo uniforme e coordinato. I numeri e l’operato di ogni nodo della rete saranno evidenti, nel bene e nel male, a livello nazionale. Quelli che non funzionano saranno avvertiti pubblicamente come elemento di debolezza e criticità del sistema».
«A fronte di questi obiettivi comuni e condivisi – osserva – desta però perplessità la clausola dell’invarianza finanziaria prevista dall’art. 17, secondo la quale le “amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”». A detta di Amicone, tale disposizione andrebbe meglio e diversamente interpretata ed applicata, in quanto «ad una prima lettura sembrerebbe in contraddizione con gli obiettivi citati perché non permetterebbe ad Agenzie come l’Arta, in cronico affanno per carenza di risorse umane, strumentali e finanziarie, di adeguarsi al livello di qualità della rete».
Un plauso alla legge 132 arriva anche dal Direttore Tecnico dell’Arta, Giovanni Damiani, per il quale «i sistemi a rete consentono una maggiore specializzazione e la realizzazione di centri di eccellenza di riferimento nazionale, aspetto assai importante per attività che richiedono alte professionalità dedicate e strumenti ad elevato livello tecnologico, dei cui costi di acquisto e gestione dovrà farsi carico ogni singola Regione proprio a testimonianza dell’interesse per l’ambiente e il miglior funzionamento della propria Agenzia. I modelli organizzativi a rete – evidenzia Damiani - permettono inoltre maggiore cooperazione, interscambio, sono più stabili e più adeguati per l’applicazione del principio di sussidiarietà. Avremo finalmente Agenzie più autonome, meno regionali e piu’ nazionali».