Terre e rocce da scavo
Analizzando le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si nota che le terre e rocce da scavo possono essere inquadrate in uno dei seguenti tre ambiti gestionali:
- come indicato nell’art. 183, comma 1, lettera a), si possono gestire come rifiuti;
- oppure si considerano sottoprodotti, secondo le disposizioni dell’art. 184-bis;
- oppure infine possono essere escluse dall’ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/06, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c).
In particolare, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotti, l’art. 41-bis del Decreto 69/13, convertito con modifiche nella L. 98/13, indica i requisiti e le condizioni per il riutilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le quali è in vigore la disciplina prevista dal D.M. 161/12.
In tale ambito è quindi necessario dimostrare (D.L. 69/2013, art. 41-bis, c.1):
- che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
Il rispetto delle condizioni sopra riportate è attestato dal proponente o dal produttore tramite dichiarazione resa all’Arta Abruzzo, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo.
L’Arta sta predisponendo nuova documentazione alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Il Decreto contiene già dei modelli di dichiarazione: questi possono essere compilati e recapitati al Distretto Arta competente per territorio.
Le attività di scavo e di utilizzo, evidentemente, devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria; al termine dell’utilizzo il produttore deve altresì confermare, (cfr. art. 41-bis, c. 2), che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.