VIA

La Valutazione di impatto ambientale è stata introdotta con la Direttiva 337/85/CE; è il procedimento con cui vengono preventivamente individuati, stimati e valutati gli impatti sull’ambiente – diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi – in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

La VIA consente l’individuazione delle soluzioni progettuali più idonee per:

  • assicurare che le attività antropiche e socio-economiche siano compatibili con lo sviluppo sostenibile e che tengano conto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi alle attività medesime;
  • proteggere la salute umana e contribuire alla qualità della vita migliorando la qualità dell’ambiente.

Il riferimento legislativo nazionale è costituito dall’articolato e dagli allegati della Parte II del D.Lgs. 152/06 con le modifiche che ne sono seguite, in particolare quelle del D.Lgs. 104/2017. In Abruzzo, criteri ed indirizzi in materia di VIA sono contenuti principalmente nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 119/2002, nelle successive modificazioni a tale atto, in circolari interpretative e in linee guida specifiche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per alcune categorie progettuali.

A livello nazionale, inoltre, particolare importanza riveste il documento Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, pubblicato nel 2020 dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale dopo l’approvazione del Consiglio SNPA del luglio 2019.

La procedura prevede la partecipazione di tre soggetti distinti:

  • “proponente”: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto sottoposto alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 152/06;
  • “autorità competente”: la pubblica amministrazione cui competono l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA;
  • “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

In sede statale l’autorità competente è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora nell’attività istruttoria.

In sede regionale (o nelle province autonome), l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali (o delle province autonome). In Abruzzo, la citata D.G.R. 119/2002 ha individuato l’autorità competente per la VIA, la verifica di assoggettabilità (VA) e la valutazione di incidenza (VI) nell’ente Regione, attraverso Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA), al cui interno l’Arta è rappresentata dal Direttore generale o da un suo delegato.

Tutte le informazioni e i documenti relativi alle istanze di Valutazione di impatto ambientale, Verifica di assoggettabilità e Valutazione di incidenza sono pubblicati sullo Sportello Regionale Ambiente, gestito dalla Regione.

Cosa fa l’Arta

L’Arta svolge le seguenti attività:

  • esegue istruttorie tecniche sugli studi di impatto ambientale nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
  • esegue istruttorie tecniche sugli studi preliminari ambientali nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità;
  • esegue istruttorie tecniche sulle valutazioni di incidenza;
  • partecipa alle sedute del CCR – VIA.