Sostanze pericolose

La Direttiva Europea che ha per la prima volta disciplinato la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose è la Direttiva 67/548/CEE , che ad oggi ha già subito 8 modifiche (l'ultima è nella Direttiva 96/56/CEE) e 28 adeguamenti (l'ultimo è nella Direttiva 2001/59/CE).

In Italia, la norma di riferimento è il D. Lgs. 52/97 , che ha recepito la 7 a (e ad oggi più significativa) modifica della Direttiva 67/548/CEE (Direttiva 92/32/CEE).

La norma tecnica attualmente in vigore in Italia è il DM 14/06/02 , che recepisce gli allegati tecnici della direttiva 67/548/CEE fino al 28° adeguamento al progresso tecnico.

Secondo le vigenti norme nazionali e comunitarie, sono definiti pericolosi le sostanze ed i preparati appartenenti alle seguenti categorie di pericolosità :

 

•  esplosivi

•  comburenti

•  estremamente infiammabili

•  facilmente infiammabili

•  infiammabili

•  molto tossici

•  tossici

•  nocivi

•  corrosivi

•  irritanti

•  sensibilizzanti

•  cancerogeni

•  mutageni

•  tossici per il ciclo riproduttivo

•  pericolosi per l'ambiente

Classificazione delle sostanze pericolose

La classificazione delle sostanze è effettuata in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di pericolosità sopra elencate.

La determinazione e la valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze è effettuata secondo metodi contenuti nell'all. V al D. Lgs 52/97 . Le metodologia di prova sono finalizzate a determinare:

•  le caratteristiche chimico-fisiche,

•  la tossicità,

•  l'ecotossicità.

Etichettatura delle sostanze pericolose

L'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati.

I rischi più gravi sono segnalati dai Simboli di Pericolo . Questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati nelle Frasi di Rischio , mentre altre frasi, relative ai Consigli di Prudenza , presentano le precauzioni che occorre prendere.

Procedura per l'immissione sul mercato di una nuova sostanza

Il produttore di una nuova sostanza in Europa (ovvero l'importatore da paesi extra europei) è tenuto a darne notifica all'Istituto Superiore di Sanità (in Italia) ovvero ad analoga istituzione identificata per ciascun paese europeo. La notifica deve dare informazioni di carattere chimico-fisico e tossicologico, come indicato nell'all. VII al D. Lgs. 52/97 , e proporre una classificazione ed un'etichettatura, oltrechè una scheda informativa di sicurezza , quest'ultima esclusivamente per le sostanze pericolose.

Le nuove sostanze possono essere immesse sul mercato europeo soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza e sono state:

•  notificate da almeno 60 giorni all'autorità competente di uno degli Stati membri, in modo conforme a quanto previsto dalla Direttiva 67/548/CEE ;

•  imballate ed etichettate conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 67/548/CEE .

Periodicamente, la Commissione aggiorna l'elenco delle sostanze e dei preparati notificati in ciascuno degli Stati Membri ed il Ministero della Sanità pubblica l'elenco aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale.