Sostanze pericolose
La Direttiva Europea che ha per la prima volta disciplinato la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose è la Direttiva 67/548/CEE , che ad oggi ha già subito 8 modifiche (l'ultima è nella Direttiva 96/56/CEE) e 28 adeguamenti (l'ultimo è nella Direttiva 2001/59/CE).
In Italia, la norma di riferimento è il D. Lgs. 52/97 , che ha recepito la 7 a (e ad oggi più significativa) modifica della Direttiva 67/548/CEE (Direttiva 92/32/CEE).
La norma tecnica attualmente in vigore in Italia è il DM 14/06/02 , che recepisce gli allegati tecnici della direttiva 67/548/CEE fino al 28° adeguamento al progresso tecnico.
Secondo le vigenti norme nazionali e comunitarie, sono definiti pericolosi le sostanze ed i preparati appartenenti alle seguenti categorie di pericolosità :
esplosivi
comburenti
estremamente infiammabili
facilmente infiammabili
infiammabili
molto tossici
tossici
nocivi
corrosivi
irritanti
sensibilizzanti
cancerogeni
mutageni
tossici per il ciclo riproduttivo
pericolosi per l'ambiente
Classificazione delle sostanze pericolose
La classificazione delle sostanze è effettuata in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di pericolosità sopra elencate.
La determinazione e la valutazione delle proprietà intrinseche delle sostanze è effettuata secondo metodi contenuti nell'all. V al D. Lgs 52/97 . Le metodologia di prova sono finalizzate a determinare:
le caratteristiche chimico-fisiche,
la tossicità,
l'ecotossicità.
Etichettatura delle sostanze pericolose
L'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati.
I rischi più gravi sono segnalati dai Simboli di Pericolo . Questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati nelle Frasi di Rischio , mentre altre frasi, relative ai Consigli di Prudenza , presentano le precauzioni che occorre prendere.
Procedura per l'immissione sul mercato di una nuova sostanza
Il produttore di una nuova sostanza in Europa (ovvero l'importatore da paesi extra europei) è tenuto a darne notifica all'Istituto Superiore di Sanità (in Italia) ovvero ad analoga istituzione identificata per ciascun paese europeo. La notifica deve dare informazioni di carattere chimico-fisico e tossicologico, come indicato nell'all. VII al D. Lgs. 52/97 , e proporre una classificazione ed un'etichettatura, oltrechè una scheda informativa di sicurezza , quest'ultima esclusivamente per le sostanze pericolose.
Le nuove sostanze possono essere immesse sul mercato europeo soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza e sono state:
notificate da almeno 60 giorni all'autorità competente di uno degli Stati membri, in modo conforme a quanto previsto dalla Direttiva 67/548/CEE ;
imballate ed etichettate conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 67/548/CEE .
Periodicamente, la Commissione aggiorna l'elenco delle sostanze e dei preparati notificati in ciascuno degli Stati Membri ed il Ministero della Sanità pubblica l'elenco aggiornato sulla Gazzetta Ufficiale.