Autorità Competente

Il D. Lgs. 334/99 (art. 18) delega alla Regione l'esercizio delle competenze in materia di incidenti rilevanti, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 112/98 (*). Affinché la delega sia efficace occorre che sia stipulato apposito accordo di programma fra Stato e Regione, previa:

• I. adozione della Regione di apposita disciplina che stabilisca le modalità di gestione dell'attività in oggetto;

•  attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

In attesa della stipula degli accordi di programma, ai sensi del D. Lgs. 334/99 le Autorità Competenti risultano essere:

•  per lo svolgimento dell' istruttoria tecnica prevista per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 , nonché per i nulla osta di fattibilità per i nuovi stabilimenti o per le modifiche a quelli esistenti, il Comitato Tecnico Regionale ( CTR ) di cui all'art. 20 del DPR 577/82, integrato con rappresentanti dell'ARPA, dell'ISPESL, della Regione, della Provincia, del Comune territorialmente competenti (art. 19 D. Lgs. 334/9 9); il CTR è l'Autorità competente anche per il rilascio dei pareri tecnici obbligatori previsti nell'ambito del controllo dell'urbanizzazione ;

•  per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno , il Prefetto , d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati.

•  per l'individuazione delle Aree ad Elevata Concentrazione di Stabilimenti , il Ministero dell'Ambiente , sentita la Regione ed il CTR.

Attualmente solo la Regione Lombardia ha stipulato il previsto accordo di programma, mentre sono in attesa della stipula dell'accordo di programma, avendo già legiferato in materia, la Toscana ed il Piemonte.

In Abruzzo, l'attività finora svolta nell'ambito del DPR 175/88 e del D. Lgs. 334/99 è stata coordinata dal CTR, che prevede la partecipazione di tecnici della Regione e dell'Arta.

La Regione Abruzzo è attualmente in corso di definizione della propria disciplina regionale in materia, nella quale saranno individuate le nuove autorità competenti, definite le procedure e le modalità di coordinamento fra i soggetti coinvolti.

 

(*) Art. 72. D. Lgs. 112/98 - Attività a rischio di incidente rilevante

Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del DPR 175/88, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del D.L.496/93, convertito con modificazioni dalla L. 61/94, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.