Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)

La Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti è una dichiarazione scritta da parte del Gestore, in cui questi identifica gli obiettivi principali e gli aspetti su cui l'Azienda ritiene di intervenire per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti. In tale documento, il Gestore deve inserire anche il Programma di Attuazione e Miglioramento del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è l'organizzazione che l'Azienda si dà per perseguire gli obiettivi previsti dalla propria Politica di Prevenzione degli Incidenti rilevanti, e consiste in pratica nella identificazione chiara ed univoca della Struttura Organizzativa, delle Responsabilità, delle Procedure, dei Procedimenti e delle Risorse per attuare i principi della Politica.

Ai sensi dell'all. III al D. Lgs. 334/99 e del DM 9/8/2000 " Linee guida per l'attuazione del Sistema di gestione della Sicurezza ", devono essere presi in considerazione tutti i seguenti aspetti:

a) organizzazione e personale;

b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;

c) controllo operativo;

d) modifiche e progettazione;

e) pianificazione di emergenza;

f) controllo delle prestazioni;

g) controllo e revisione.

Scadenze

L'art. 7 del D. Lgs. 334/99 prevede che i Gestori degli Stabilimenti esistenti debbano aver definito ed attuato il proprio SGS entro il 13/4/00.

Il Documento di Politica Prevenzione degli Incidenti rilevanti deve essere revisionato almeno ogni due anni.

Entro il 13/4/2002, infine, il SGS adottato deve essere stato adeguato al DM 9/8/00 .

Verifiche ispettive

L'art. 25 del D. Lgs. 334/99 stabilisce che la Regione effettui le verifiche ispettive (negli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 334/99 ) finalizzate ad "accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevati posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza".

In attesa di un Decreto Interministeriale che disciplini le modalità di effettuazione di tali misure di controllo, per gli stabilimenti "a maggior rischio" (soggetti cioè all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 ) le ispezioni, a cadenza annuale, sono disposte dal Ministero dell'Ambiente ed effettuate ai sensi del DM 5/11/97. Le Commissioni Ispettive sono costituite in genere da un tecnico dell'ARPA, uno dei VVF ed uno dell'ISPESL.

Per gli stabilimenti "a rischio intermedio" (soggetti cioè all'art. 6 del D. Lgs. 334/99 ) le ispezioni sono già demandate alle Regioni.

In diverse regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche, ecc.) le ispezioni sono già state avviate a pieno regime e sono effettuate in genere da tecnici dell'ARPA, della Regione, dei VVF ed eventualmente del'ISPESL.

La Regione Abruzzo è in corso di emanazione della normativa regionale atta a individuare le modalità di effettuazione delle suddette verifiche ed i soggetti incaricati.